La presenza accidentale di sorgenti radioattive nei metalli (ad esempio rottami, semilavorati, prodotti finiti) può esporre lavoratori e cittadini a gravi rischi sanitari e contaminare l’ambiente. Per questo la normativa comunitaria ed italiana impone controlli radiometrici specifici su questi materiali. In particolare, la Direttiva UE 2013/59/Euratom (Standard Minimi di Sicurezza) è stata recepita dall’Italia con il D.Lgs. n.101/2020 (attuazione della citata direttiva). L’articolo 72 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce l’obbligo per chi importa, raccoglie, deposita o fonde rottami e metalli di effettuare sorveglianza radiometrica sui carichi, allo scopo di rilevare radioattività anomala e proteggere salute e ambiente. Lo stesso obbligo si estende – secondo procedure specifiche – anche agli importatori di semilavorati metallici e di prodotti finiti in metallo.
Quadro normativo italiano ed europeo dei semilavorati metallici
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n.101, in attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme generali per la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
L’art. 72 del decreto elenca le attività soggette a sorveglianza radiometrica: in primo luogo imprese industriali o commerciali che importano, raccolgono, depositano o fondono rottami o altri materiali metallici di risulta. Inoltre, chi opera nei grandi centri di importazione o nodi di transito ed importa semilavorati o prodotti finiti metallici è soggetto all’obbligo, anche se in genere l’applicazione ai prodotti finiti avviene solo su richiesta delle autorità competenti.
Tali disposizioni sono dettate:
“Al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione … ed evitare la contaminazione dell’ambiente”
Oltre al D.Lgs. 101/2020 (che ha aggiornato il previgente D.Lgs. 230/1995), il quadro normativo prevede decreti attuativi e linee guida tecniche. Recentemente il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) ha pubblicato la Guida 51/2024, che aggiorna le indicazioni operative sulla sorveglianza radiometrica e conferma quali aziende sono obbligate dalle legge.
In base al D.Lgs. 101/2020 e alle linee guida SNPA, risultano obbligate alla sorveglianza le imprese che «trattano rottami metallici e materiali metallici di risulta, nonché semilavorati metallici e prodotti finiti d’importazione». Sono inoltre tenute ai controlli radiometrici – se previsto nei titoli autorizzativi – le aziende con autorizzazione ambientale (AIA o rifiuti) e quelle che trattano RAEE o producono rottami “End of Waste” da metalli. Va infine ricordato che gli adempimenti sono italiani, ma derivano dai principi UE: ogni Stato membro ha recepito la direttiva Euratom 2013/59 nel proprio ordinamento, coordinando quindi le procedure.
Riassumendo: quali sono i soggetti obbligati nel controllo radiometrico dei semilavorati metallici
Devono organizzare il controllo radiometrico (legge alla mano):
- Rottamatori e fonderie: chi importa o raccoglie rottami e materiali metallici di risulta, oppure li fonde;
- Centri di importazione di metalli: chi, in grandi magazzini o nodi di transito principali, importa semilavorati metallici (specificati nell’allegato normativo);
- Importatori di metalli: chi importa semilavorati e, su richiesta delle autorità, prodotti finiti in metallo.
Non rientrano invece nell’obbligo gli operatori che svolgono solo trasporto di metalli senza operazioni doganali.
In altri termini, l’obbligo gravita sul produttore/società di lavorazione dei metalli o sul destinatario di carichi esteri, non sul vettore puro. Le linee guida SNPA e i documenti delle agenzie ambientali ribadiscono che il DLgs 101/2020 impone la sorveglianza radiometrica a chi “tratta rottami metallici, materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti d’importazione”.
In pratica, si tratta di imprese siderurgiche, autodemolizioni, officine di riciclaggio metalli, fonderie, stazioni di raccolta rottami, consorzi di recupero, ecc. Se il rilascio di autorizzazioni ambientali prevede specificamente il controllo radiometrico, anche imprese gestori di rifiuti e RAEE devono adeguarsi.
Procedure operative del controllo radiometrico dei semilavorati metallici
Le modalità di sorveglianza sono definite dall’Allegato tecnico del D.Lgs. 101/2020 (ora Allegato A del DLgs 17/2022), che prevede fasi operative chiare. In generale, tutte le attività previste devono essere svolte secondo norme di buona tecnica, con registrazione delle misure e rilascio di certificati ufficiali. In particolare:
- Controllo radiometrico esterno all’arrivo: ogni carico di metallo in ingresso (rottami o semilavorati) va monitorato mediante strumentazione radiometrica fissa o mobile prima dello scarico. Ciò significa misurare i ratei di dose ambientale (H*(10) o equivalente) intorno al carico, eseguendo la misura con sensori attorno a un container, vagone o camion. Se il carico supera determinate soglie preimpostate (o un valore di fondo ambientale stabilito), scatta un allarme. Questo consente di rilevare eventuali “hotspot” anche non visibili.
- Ispezione visiva al momento dello scarico: contemporaneamente, il personale effettua un controllo visivo dei materiali durante lo scarico/manipolazione, cercando anomalie apparenti (oggetti sospetti, confezioni diverse, segnali di irradiazione). Se si individua materiale con caratteristiche sospette (forme tipiche di contenitori di sorgenti, scintillii, rumori anomali), si procede a ulteriori accertamenti radiometrici localizzati.
- Controllo interno dei materiali: se dal monitor esterno o dall’ispezione visiva emergono dubbi, si eseguono misure dirette sul materiale scaricato. Ad esempio si prelevano carichi o parti di essi e si misurano i ratei di dose esterna, oppure si utilizza un rivelatore portatile in prossimità di blocchi sospetti. In fonderia o impianti di riciclo si applicano inoltre controlli interni sui forni di fusione: si analizzano provini di colata per attività specifica (Bq/kg) e si ispezionano le scorie e gli scarti di filtraggio fumi per radiazioni anomale.
Queste attività generano una documentazione obbligatoria. A ogni controllo esterno deve corrispondere una registrazione (spesso un “registro di sorveglianza radiometrica”) conservata in azienda per almeno cinque anni. Per le importazioni, il risultato dell’avvenuto controllo viene certificato tramite attestazione rilasciata dall’Esperto di Radioprotezione incaricato. L’attestato di avvenuta sorveglianza, che cita la data, l’ora, lo strumento e i risultati della misura (oltre all’ultima calibrazione del dispositivo), deve essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione. In pratica, nessun carico può essere sdoganato senza questa certificazione ufficiale.
Le strumentazioni utilizzate (sonde, portali radiometrici fissi o mobili, rivelatori a scintillazione o semconduttore) devono essere tarate e verificate periodicamente. L’esperto di radioprotezione incaricato (di 2° o 3° grado) è responsabile tecnico della validità dei controlli. Il legislatore (art.72 comma 2) stabilisce infatti che solo tali professionisti iscritti agli elenchi ministeriali possano firmare l’attestazione di avvenuto controllo.
In sintesi, la procedura operativa richiede:
- rilevamento esterno del carico
- controllo visivo di ogni materiale
- eventuale misura puntuale diretta
- compilazione del registro
- emissione della certificazione tecnica da parte dell’esperto
Anomalie durante le misure radiometriche: cosa fare
Se le misure radiometriche rilevano livelli di radioattività anormali, superiori al fondo naturale, o la presenza di sorgenti abbandonate, la legge impone interventi immediati. In particolare, il D.Lgs. 101/2020 stabilisce che il soggetto che scopre l’anomalia debba adottare provvedimenti di sicurezza (come allontanare il materiale, evacuare aree a rischio, adottare schermature) e informare senza ritardo le autorità competenti. Le comunicazioni devono essere inviate al Prefetto della provincia, ai servizi sanitari locali (ASL o Dipartimento di Prevenzione), al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione/Provincia autonoma e all’ARPA/APPA territoriale.
Anche il vettore che scopre per caso livelli anomali durante il trasporto è tenuto allo stesso obbligo informativo. Queste regole mirano a porre in sicurezza la popolazione e permettere alle autorità di attivare piani prefettizi o dispositivi di emergenza.
Va sottolineato che l’abuso è vietato: se a seguito della lavorazione si dovesse riscontrare la contaminazione di prodotti o rifiuti (per esempio sorgenti fuse in acciaieria), il materiale contaminato non può essere utilizzato, venduto o smaltito senza autorizzazione speciale del Prefetto. In definitiva, la norma inasprisce le responsabilità in caso di incidente radiologico, prevedendo procedure amministrative e penali per chi non adempie.
Ruolo dell’esperto di radioprotezione
Un punto chiave della normativa è il coinvolgimento dell’Esperto di Radioprotezione (ER). Questa figura professionale (di 2° o 3° grado) è abilitata a eseguire o supervisionare i controlli radiometrici e a firmare l’attestazione di conformità.
L’esperto collabora con l’azienda per definire il piano di sorveglianza:
- seleziona gli strumenti
- predispone istruzioni operative
- forma il personale sul riconoscimento di sorgenti radioattive e verifica regolarmente la qualità delle misure.
In particolare, l’attestazione emessa dall’ER, che deve essere allegata alla dichiarazione doganale d’importazione, include l’idoneità dello strumento usato. In pratica, la certificazione di controllo radiometrico non è valida senza la firma di un ER iscritto all’elenco ministeriale.

Atlas Services S.r.l. – La nostra esperienza in radioprotezione
Atlas Services S.r.l. è un’azienda specializzata in radioprotezione ambientale e industriale. Grazie a team di Esperti di Radioprotezione interni e strumentazioni certificate, Atlas Services offre alle imprese servizi completi di controllo radiometrico dei materiali metallici. In particolare, possiamo fornire:
- Valutazione normativa e consulenza tecnica per identificare gli obblighi legali dell’azienda secondo D.Lgs. 101/2020 e DL Energia (D.L.17/2022);
- Esecuzione di misure radiometriche in ingresso: installazione o utilizzo di rivelatori portali fissi e mobili sui punti di accesso, con registrazione elettronica dei dati;
- Ispezione e misura diretta su rottami o semilavorati sospetti, con rilascio di rapporti analitici dettagliati;
- Rilascio di attestazioni di controllo radiometrico valide a fini doganali, firmate dai nostri Esperti di Radioprotezione, utili per gli importatori;
- Formazione del personale: corsi specifici al riconoscimento di sorgenti radioattive e alla gestione delle emergenze radiologiche;
- Gestione delle procedure di emergenza: assistenza in caso di rilevamento di radioattività anomala, comunicazione alle autorità e affiancamento nelle attività di bonifica.

Atlas Services opera con tecnici accreditati. Per ogni azienda cliente viene predisposto un Piano di Sorveglianza Radiometrica su misura, comprensivo di protocolli operativi e modulistica personalizzata. Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo, si può contattare il nostro ufficio commerciale oppure visitare il sito aziendale, dove sono disponibili approfondimenti sui servizi offerti.
In sintesi, il controllo radiometrico dei semilavorati metallici è un adempimento di legge obbligatorio per chi tratta tali materiali. Le procedure prevedono misure strumentali all’ingresso dei carichi e controlli aggiuntivi in caso di sospetto. Il risultato viene certificato da un Esperto di Radioprotezione. In caso di rilevamento di radioattività anomala scattano obblighi di sicurezza e notifica agli enti competenti. Atlas Services S.r.l., grazie alla sua esperienza e professionalità, è a disposizione delle aziende per garantire il pieno rispetto di questi obblighi tecnici e normativi.
